Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

5. Misure ordinate dal giudice

1

Il giudice può, anche prima di pronunciare l’ammortamento, ordinare all’accettante di depositare la somma della cambiale e persino di pagarla quando sia prestata garanzia.

2

L’acquirente in buona fede della cambiale ha il diritto di essere soddisfatto sulla garanzia. Questa è svincolata quando la cambiale sia annullata o si estinguano altrimenti i diritti da essa derivanti.