Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

7. Perenzione

a. In genere

1

Spirati i termini stabiliti:per la presentazione di una cambiale a vista o a certo tempo vista;per levare il protesto per mancata accettazione o mancato pagamento;per la presentazione al pagamento se vi sia la clausola «senza spese»;il portatore decade dai suoi diritti contro i giranti, contro il traente e contro gli altri obbligati, ad eccezione dell’accettante.

2

Se la cambiale non è presentata per l’accettazione nel termine stabilito dal traente, il portatore decade dal diritto di esercitare il regresso sia per mancato pagamento sia per mancata accettazione, salvo che non risulti dal tenore del titolo che il traente abbia inteso di esonerarsi soltanto dalla garanzia per l’accettazione.

3

Se un termine per la presentazione è fissato in una girata, solo il girante può prevalersene.