Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Recesso

III. Termine di disdetta e data del recesso

1

Il recesso non può aver luogo se non alla fine dell’esercizio annuale e dietro preavviso di almeno un anno.

2

Lo statuto può stabilire un termine di disdetta più breve e permettere il recesso anche durante l’esercizio annuale.