Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Scioglimento seguito da liquidazione

V. Conservazione del libro delle azioni, dei libri della società e dell’elenco640

1

Il libro delle azioni, i libri della società e l’elenco di cui all’articolo 697l, nonché i documenti giustificativi su cui si fonda, devono essere conservati in un luogo sicuro per dieci anni a contare dalla cancellazione della società. Tale luogo è designato dai liquidatori o, in mancanza d’accordo tra di essi, dall’ufficio del registro di commercio.

2

Il libro delle azioni e l’elenco devono essere tenuti in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.