Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

D. Albergatori e padroni di stalle

I. Responsabilità degli albergatori

2. Responsabilità per cose preziose in particolare

1

Quando oggetti preziosi, somme di denaro di certa importanza o cartevalori non furono dati in custodia all’albergatore, questi ne risponde solo quando vi sia colpa da parte sua o dei suoi dipendenti.

2

È responsabile per l’intero valore se ne abbia accettata o rifiutata la custodia.

3

Se trattasi di oggetti o di valori di cui non si possa ragionevolmente pretendere dall’ospite la consegna, l’albergatore ne risponde come delle altre cose dell’ospite.