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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Della compera e vendita e della permuta
Della donazione
Della locazione
Dell’affitto
Del prestito
Del contratto di lavoro
Del contratto di appalto
Del contratto di edizione
Del mandato
Della gestione d’affari senza mandato
Della commissione
Del contratto di trasporto
Della procura e degli altri mandati commerciali
Dell’assegno
Del contratto di deposito
Della fideiussione
Del giuoco e della scommessa
Della rendita vitalizia e del vitalizio
Della società semplice
B. Effetti
II. Posizione del vetturale
2. Responsabilità del vetturale
a. Perdita e distruzione della merce
1
Nel caso di perdita o distruzione della merce da trasportare, il vetturale deve risarcirne l’intero valore, ove non provi che ciò sia derivato da vizio naturale della merce o da colpa o dalle istruzioni del mittente o del destinatario oppure da circostanze che non avrebbero potuto essere evitate da un vetturale diligente.
2
Si considera come colpa del mittente il non avere egli avvertito il vetturale del valore particolarmente considerevole della merce.
3
Sono riservati i patti, pei quali debba corrispondersi una indennità superiore od inferiore all’intero valore.
Articolo