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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
L’ammontare della pena convenzionale è lasciato all’arbitrio delle parti.
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Essa non può essere richiesta quando sia diretta a convalidare una promessa illecita od immorale, come pure, salvo patto contrario, quando l’adempimento sia diventato impossibile per una circostanza di cui il debitore non è responsabile.
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Il giudice deve ridurre secondo il suo prudente criterio le pene convenzionali eccessive.
Articolo