Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Debito solidale

II. Rapporti fra creditore e debitore

1. Effetti

c. Fatto personale di un debitore

1

Salvo disposizione contraria, un debitore solidale non può col suo fatto personale aggravare la posizione degli altri.