Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

E. Mora del creditore

II. Effetti

1. Nella prestazione di una cosa

c. Diritto a ritirare la cosa

1

Il debitore può ritirare la cosa depositata finché il creditore non abbia dichiarato di accettarla, o il deposito non abbia avuto per conseguenza l’estinzione di un diritto di pegno.

2

Col ritiro del deposito rinasce il credito con tutti i suoi accessori.