Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Condizioni

II. Pagamento dell’indebito

1

Chi ha pagato volontariamente un indebito può pretenderne la restituzione, solo quando provi d’aver pagato perché erroneamente si credeva debitore.

2

Non si può ripetere ciò che fu dato in pagamento d’un debito prescritto o per adempiere ad un dovere morale.

3

È riservata la ripetizione dell’indebito a termini della legge federale dell’11 aprile 188939 sulla esecuzione e sul fallimento.