220
Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Chi ha pagato volontariamente un indebito può pretenderne la restituzione, solo quando provi d’aver pagato perché erroneamente si credeva debitore.
2
Non si può ripetere ciò che fu dato in pagamento d’un debito prescritto o per adempiere ad un dovere morale.
3
È riservata la ripetizione dell’indebito a termini della legge federale dell’11 aprile 188939 sulla esecuzione e sul fallimento.
Articolo